FIMAA: “Airbnb rispetti la legge sulle locazioni brevi, no a due pesi e due misure”

A oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore del nuovo regime fiscale sulle locazioni brevi (decreto legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.96 del 21 giugno 2017), Airbnb non ha trattenuto e versato un centesimo della tassa che giornalisticamente porta il suo nome. Mentre gli Agenti immobiliari italiani hanno agito da sostituiti di imposta con un aggravio di costi e burocrazia per i consumatori.

Così come riportato da un autorevole quotidiano nazionale, secondo il Servizio del Bilancio del Senato, Rendiconto Generale dello Stato, Airbnb contravvenendo all’obbligo di agire da sostituto di imposta per il 21% non avrebbe versato al fisco circa 62milioni di euro relativi all’anno 2017. Nelle casse pubbliche ne sono entrati solo 19,6milioni, rispetto agli 81,3milioni di gettito atteso. Per l’anno 2018 il gettito atteso sarebbe di 139milioni di euro.

“Dal 1 giugno 2017 gli Agenti immobiliari fungono da sostituto di imposta per il 21%, in rispetto della legge sulle locazioni brevi. Airbnb, invece, ha evaso l’obbligo di versare la tassa e di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati di chi affitta. Se il mercato è lo stesso, c’è bisogno di regole uguali per tutti, nessuno escluso. Altrimenti aboliamo la tassa”.

Commenta Santino TavernaPresidente Nazionale FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Come funziona la norma sul sostituto di imposta “tassa airbnb”.

Il decreto legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.96 del 21 giugno 2017, ha introdotto un nuovo sistema di tassazione per i contratti di locazione breve stipulati per una data inferiore ai 30 giorni.

Il contratto di locazione breve stipulato tra il proprietario al di fuori del reddito di impresa (quindi come privato) ed il cliente finale è soggetto a un’imposta sostitutiva del 21%. Se nella definizione del contratto interviene un intermediario (incluse le piattaforme online) questo agisce da sostituto di imposta, con l’obbligo di versare la ritenuta per conto del proprietario entro il 16 del mese successivo.

L’intermediario è tenuto anche a comunicare i dati del privato che affitta: nome, cognome, codice fiscale, durata del contratto, indirizzo dell’immobile e importo lordo incassato.

Entro il 30 giugno l’operatore deve raccogliere i dati dell’anno prima e inviarli all’Agenzia delle Entrate, che in questo modo verrà a conoscenza, affittuario per affittuario, dei guadagni derivanti dalle locazioni brevi.

Fonte  : FIMAA –  Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari