Editoriali

 

Confedilizia: libero l'aggiornamento dei canoni delle locazioni non abitative
1 marzo 2009

"Dal 1 marzo, nei contratti di locazione non abitativi in essere di durata superiore a 6 anni (ovvero a 9, per alcuni particolari casi) e che contengano la clausola di aggiornamento del canone di cui al contratto-tipo della Confedilizia, è possibile applicare l’aggiornamento Istat nella misura del 100% (e non più del 75%).
Lo rileva la stessa Confedilizia, segnalando che entra infatti in vigore – dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – la norma che stabilisce la regola generale della piena libertà di pattuizione di clausole dirette a modificare l’entità nominale del canone allo scopo di recuperare integralmente la perdita del valore reale della moneta. Per i soli contratti per i quali la durata sia stata pattuita in misura corrispondente a quella minima (6 o 9 anni, a seconda del tipo di contratto) – sottolinea l’Organizzazione della proprietà immobiliare – la misura dell’aggiornamento del canone resta stabilita in misura parziale (75%) e obbligatoriamente riferita a un dato preciso e specifico (quello dell’indice Istat).
Per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il previsto meccanismo di libera determinazione dell’aggiornamento deve ritenersi applicabile ove tali contratti abbiano una durata superiore a quella minima e contengano una clausola che consenta di aggiornare il canone in misura superiore al 75%. Circostanza che si verifica – come detto – con i contratti-tipo da tempo diffusi dalla Confedilizia e dalle proprie Associazioni territoriali aderenti." (CS dell'Associazione)