RICEVO DA ERRELEGAL STUDIO LEGALE IMMOBILIARE ( FONDATO DA EMILIANO RUSSO) E GRATA PUBBLICO : “DECRETO CORONAVIRUS E IMPATTI SU ATTIVITÀ COMMERCIALI, HOTELLERIE, RSA E SENIOR HOUSING”

Alla cortese attenzione degli asset manager, fund manager e proprietari immobiliari

Impatto del “Decreto Coronavirus” dell’8 marzo 2020 sulle attività immobiliari: esercizi commerciali, hotel, RSA e Senior Housing.

Il “Decreto Coronavirus” emanato la scorsa notte ha introdotto – tra l’altro – una serie di misure restrittive alla circolazione delle persone e allo svolgimento di attività commerciali, nel segmento sia Food che Non Food, “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”.   Nel presente schema, evidenziamo – in maniera sintetica – le restrizioni normative che impattano maggiormente sul segmento: ·         dei centri commerciali e degli esercizi commerciali in genere (es. limitazioni di orari o di funzionamento), ·         dell’hotellerie (es. impatto derivante dalle restrizioni generiche alla circolazione e dalla sospensione di ogni attività convegnistica o congressuale) e ·         delle RSA e Senior Housing (es. limitazioni di accesso).  

Sintesi delle misure restrittive del Decreto COVID-19

  Ambito territoriale delle restrizioni Misure Restrittive nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia Misure restrittive   suII’intero territorio nazionale
  Restrizioni generalizzate agli spostamenti e alle manifestazioni pubbliche “evitare ogni spostamento delle persone fisiche …all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
Restrizioni alle attività di ristorazione e bar n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell‘attività in caso di violazione;
  Restrizioni alle attività commerciali “Non Food” o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente [Cioè Ristorante e Bar], all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  Chiusure parziali delle medie e grandi strutture di vendita e esercizi commerciali nei centri commerciali r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.  
  Sospensione di alcune attività “ricreative” s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;  
  Accesso a strutture sanitarie RSA e Senior Housing     q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;