Requisizione dell’uso o della proprietà di immobili a destinazione alberghiera e sanitaria

Un  ringraziamento  a Emiliano Russo,  Founder  di ERRELegal Studio Legale Immobiliare, che  mi  concede  di  pubblicare  quanto  al  titolo.

previsioni di interesse per il real estate, del decreto legge “Cura Italia” 18/2020: requisizioni in uso o in proprietà di immobili a destinazione sanitaria e a destinazione alberghiera  
Il Decreto Legge “Cura Italia” n° 18 del 17/03/2020, ”Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha introdotto due misure requisitorie di diretto interesse del settore immobiliare e in particolare degli immobili a destinazione sanitaria assistenziale e a destinazione alberghiera, allo scopo “di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico  nazionale”.
  A.    attivazione di nuove strutture sanitare e   requisizione in uso o in proprietà di attuali presidi sanitari e medico chirurgici  
Attivazione di nuove aree sanitarie temporanee è   Diritto delle Regioni e delle province autonome di attivare aree sanitarie all’interno di strutture di ricovero e cura già esistenti, anche in deroga alle norme amministrative applicabili   “Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza”. Art. 4
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di legge [Testo Unico Edilizia] di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, ….. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  Requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici Durata: 6 mesi 1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, ……………. la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, …nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. 2. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine.  (Art. 6, comma 1à 6)
  Indennità di requisizione in uso o in proprietà di  presidi sanitari e medico chirurgici    Valore di mercato al 31.12.2019, “ponderato”   4. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ….  liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta, come segue: a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore; b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.   
  B.     requisizione in uso (non requisizione in proprietà) di strutture alberghiere  
  Requisizione in uso di alberghi per finalità sanitarie Indennità di requisizione al valore di mercato corrente ponderato Durata fino al 31 luglio 2020 7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza … il Prefetto, …  può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all’apprensione dell’immobile …, il Prefetto, … corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione[pari al] valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.  (Art. 6. comma 7)